Dal 3 agosto 2026 chi presenta un titolo edilizio per costruire un nuovo edificio o affrontare una ristrutturazione energetica importante dovrà integrare nel progetto una quota minima di energia da fonti rinnovabili. Lo stabilisce il decreto legislativo 9 gennaio 2026, n. 5, che recepisce la direttiva europea RED III. Il provvedimento, entrato in vigore il 4 febbraio, concede 180 giorni prima dell’applicazione degli obblighi: conta la data di richiesta del titolo edilizio, non l’inizio dei lavori.
Quali interventi sono coinvolti
Non tutte le ristrutturazioni fanno scattare gli obblighi. Il decreto si applica solo a interventi che modificano significativamente il comportamento energetico dell’edificio. La ristrutturazione importante di primo livello interessa oltre il 50% della superficie disperdente lorda e comprende anche il rifacimento dell’impianto di climatizzazione. Il secondo livello riguarda oltre il 25% della superficie disperdente, senza necessariamente toccare gli impianti. Restano esclusi lavori come il rifacimento del bagno, la nuova cucina o la sostituzione dei pavimenti, se non accompagnati da interventi sull’involucro o sugli impianti. La superficie disperdente include pareti, tetti, solai e finestre che separano gli ambienti climatizzati dall’esterno o da spazi non climatizzati.
Le percentuali minime di rinnovabili
Le quote variano in base alla profondità dell’intervento. Per gli edifici nuovi, le fonti rinnovabili devono coprire almeno il 60% dei consumi previsti per acqua calda sanitaria, e la stessa percentuale considerando insieme acqua calda, riscaldamento e raffrescamento. Per le ristrutturazioni di primo livello la soglia scende al 40%; per quelle di secondo livello e per il rifacimento sostanziale dell’impianto termico si ferma al 15% (solo per riscaldamento e raffrescamento, esclusa l’acqua calda). Per gli edifici pubblici tutte le percentuali aumentano di 5 punti percentuali.
Accanto alle quote sui consumi, resta l’obbligo di installare una potenza elettrica minima da rinnovabili: 0,05 kW per metro quadrato di superficie in pianta per le nuove costruzioni, 0,025 kW/mq per gli edifici esistenti. Su una superficie di 100 mq significano almeno 5 kW per un edificio nuovo e 2,5 kW per uno esistente. Gli impianti fotovoltaici a terra non concorrono al raggiungimento dell’obbligo.
Pubblicità
Deroghe e casi particolari
Il decreto prevede deroghe per vincoli architettonici, tetti inadatti o configurazioni impiantistiche particolarmente difficili, ma anche per mancata convenienza economica. In ogni caso il progettista deve documentare l’impossibilità nella relazione energetica, dimostrando di aver valutato le diverse opzioni tecnologiche. Per gli edifici nuovi e le ristrutturazioni di primo livello, la deroga comporta un requisito compensativo: il progetto dovrà ottenere un valore di energia primaria non rinnovabile inferiore al limite calcolato per l’edificio di riferimento. Sono esentati gli edifici collegati a una rete efficiente di teleriscaldamento o teleraffrescamento che copra l’intero fabbisogno.
In sintesi, dal 3 agosto le fonti rinnovabili entreranno nei progetti prima che nei cantieri. Per chi costruisce o ristruttura pesantemente, la relazione tecnica dovrà già contenere quote, potenza installata, tecnologie scelte ed eventuali ragioni di impossibilità. Un cambio di passo che punta a rendere il patrimonio edilizio italiano più sostenibile, ma che richiederà attenzione e competenza da parte di progettisti e committenti.
Partecipa alla discussione