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Bollini vegan autoprodotti: dal 27 settembre rischiano multe fino a 10 milioni di euro

Dal 27 settembre 2026 i bollini vegan autoprodotti rischiano sanzioni fino a 10 milioni di euro. Cosa cambia con la Direttiva UE 2024/825 e come tutelarsi.

Unione Europea

Dal 27 settembre 2026 la Direttiva (UE) 2024/825, recepita in Italia con il D.Lgs. 30/2026, diventa pienamente applicabile e segna un passaggio cruciale per il settore vegan e plant-based. Da quella data, i marchi che comunicano benefici ambientali o sociali, inclusi i bollini vegan presentati come garanzia di sostenibilità, dovranno fondarsi su un sistema di certificazione verificabile, con disciplinare pubblico e verifica indipendente di terza parte.

Cosa cambia concretamente

La Direttiva non vieta di comunicare l’identità vegan di un prodotto. Le FAQ della Commissione europea chiariscono che i marchi vegan e vegetarian vanno valutati caso per caso, considerando il contesto e la percezione del consumatore medio. Il problema nasce quando un bollino vegan viene presentato come espressione di un beneficio ambientale o sociale: in quel momento rientra nella categoria dei marchi di sostenibilità e, se autoprodotto, diventa vietato.

La distinzione operativa è netta: la parola vegan come pura informazione compositiva, senza simboli o grafiche evocative, resta consentita. Ma la parola vegan usata come promessa o garanzia richiede un sistema di certificazione conforme.

Sanzioni e danni collaterali

Il massimale delle sanzioni amministrative per pratiche commerciali scorrette è fissato a 10 milioni di euro dal D.Lgs. 26/2023, o fino al 4% del fatturato annuo nei casi transfrontalieri. Per un’azienda con 5 milioni di fatturato, il 4% significa 200.000 euro. L’importo viene modulato su gravità, durata, recidiva e condizioni economiche dell’impresa.

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Ma la sanzione è solo la conseguenza più visibile. Un provvedimento che impone la cessazione di un claim si estende ai prodotti già in distribuzione, ai materiali negli showroom e alle confezioni già consegnate ai retailer. Correggerli richiede o una ristampa urgente dei packaging, con costi unitari molto più alti rispetto a una pianificazione ordinaria, oppure interventi correttivi fisici come adesivi da apporre su ogni singola confezione, operazione onerosa per grandi volumi.

A questo si aggiungono le conseguenze sui rapporti commerciali: un buyer che ha listato una referenza vegan sulla base di una comunicazione poi risultata non conforme si trova in una posizione scomoda con i propri consumatori, con possibili de-listing temporanei o richieste di indennizzo.

Nessuna deroga per lo stock esistente

Le FAQ della Commissione europea di giugno 2026 hanno confermato un punto essenziale: le nuove regole si applicano anche ai prodotti già a scaffale. Non esiste un periodo di transizione aggiuntivo per le confezioni stampate o distribuite prima del 27 settembre. Le aziende possono adeguare i prodotti esistenti anche senza ristamparli, coprendo o correggendo i claim con adesivi oppure integrando informazioni al punto vendita. Ma per uno sforzo sia valutabile, deve avere una data: muoversi a luglio produce documenti di luglio, muoversi a ottobre documenta soltanto il ritardo.

Il ruolo delle certificazioni

In questo quadro, le certificazioni internazionali fondate su disciplinare pubblico, controlli indipendenti e procedure definite in caso di non conformità assumono un valore strategico. Entro il 27 settembre, la certificazione VEGANOK completerà il proprio allineamento formale alle nuove disposizioni europee, rendendo effettivi il disciplinare pubblico, le procedure di sospensione o revoca e il monitoraggio svolto da un soggetto giuridicamente separato dal titolare dello schema.

“La nuova normativa rende ancora più evidente un principio che sosteniamo da tempo: un marchio vegan non può essere soltanto un simbolo grafico applicato su una confezione, ma deve corrispondere a requisiti precisi, controlli documentati e responsabilità chiaramente individuabili”, dichiara Sauro Martella, Founder di VEGANOK.

Per le aziende vegan che oggi utilizzano bollini autoprodotti, V verdi o claim plant-based presentati anche come espressione di benefici ambientali o sociali, la finestra operativa per verificare la propria conformità si è quasi chiusa.

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