Il Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha definito un nuovo disciplinare per il “Miele di qualità certificata”, una certificazione volontaria che impone requisiti più stringenti rispetto alla normativa ordinaria. Lo schema di decreto è stato notificato alla Commissione europea il 13 luglio 2026 e, salvo rilievi, potrà entrare in vigore dopo il 14 ottobre, al termine del periodo di standstill di tre mesi previsto per la verifica di compatibilità con il mercato unico.
Cosa cambia per gli apicoltori
Il disciplinare si inserisce nel Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia (SQNZ) e riguarda esclusivamente il miele destinato al consumo finale, escludendo i prodotti dell’Alveare diversi dal miele e il miele per uso industriale. Gli operatori che aderiranno dovranno sottoporsi a controlli da parte di organismi terzi autorizzati. Attenzione: la dicitura “Miele di qualità certificata” non implica necessariamente l’origine italiana, che dovrà comunque essere indicata separatamente in etichetta.
Alimentazione delle api più controllata
Una delle novità più rilevanti riguarda la nutrizione di soccorso, consentita solo quando le condizioni stagionali non garantiscono risorse sufficienti alle colonie. La somministrazione deve essere interrotta almeno dieci giorni prima della posa dei melari e può essere esclusivamente a base di zucchero. Sono espressamente vietati gli sciroppi derivati da mais, frumento o riso, così come i sostituti proteici del polline.
Lavorazione e parametri qualitativi
Il miele certificato dovrà essere estratto con smielatori centrifughi, senza pastorizzazione né sterilizzazione. La temperatura in ogni fase non potrà superare i 40 °C, per preservare le proprietà organolettiche. Al confezionamento, l’umidità massima sarà del 17% e il contenuto di idrossimetilfurfurale (HMF) non potrà superare i 15 mg/kg all’invasettamento e i 35 mg/kg durante la commercializzazione.
Pubblicità
Limiti più bassi per i residui di acaricidi
Particolare attenzione è dedicata ai trattamenti contro la Varroa destructor. I residui di acaricidi non potranno superare 0,020 mg/kg per ogni singolo principio attivo e 0,030 mg/kg come somma totale al momento del confezionamento. Sono esclusi dal computo alcuni trattamenti a base di acidi organici o sostanze aromatiche specificate nel disciplinare.
Il testo completo dello schema del decreto è consultabile nella banca dati TRIS della Commissione europea. Il provvedimento rappresenta un passo avanti per la qualità del miele italiano, in attesa del via libera definitivo di Bruxelles. A questo link il disciplinare completo.



Partecipa alla discussione